1.Cos’è lo smart working
Lo smart working (uno dei cd “lavoro agile”), disciplinato dalla Legge n. 81/2017, è una modalità flessibile di svolgimento del lavoro subordinato.
L’obiettivo è:

  • migliorare l’equilibrio tra vita privata e professionale,
  • aumentare la produttività e la competitività aziendale,
  • consentire al lavoratore di scegliere luoghi e tempi di svolgimento della prestazione, nel rispetto delle regole concordate.

2.Accordo individuale obbligatorio
Per attivare lo smart working serve un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente.
L’accordo deve contenere:

  • Durata → a termine o a tempo indeterminato.
  • Organizzazione → alternanza tra lavoro in sede e da remoto.
  • Luoghi esclusi → elenco delle aree vietate per motivi di sicurezza o riservatezza.
  • Strumenti di lavoro → utilizzo e modalità di controllo.
  • Orari e disconnessione → definizione delle fasce di riposo e sistemi per garantire lo stacco.
  • Sanzioni disciplinari → regole da rispettare e relative conseguenze.
  • Formazione → eventuale addestramento per l’uso delle piattaforme e degli strumenti.
  • Diritti sindacali → modalità di esercizio anche a distanza.

Recesso:

  • Se l’accordo è a tempo indeterminato, entrambe le parti possono recedere con 30 giorni di preavviso.
  • Per i lavoratori disabili, il datore deve dare almeno 90 giorni di preavviso.

3.Priorità di accesso
Hanno diritto di precedenza nell’attivazione dello smart working:

  • Genitori con figli fino a 12 anni o senza limiti di età se disabili.
  • Lavoratori con disabilità grave.
  • Caregiver di familiari disabili.
  • Lavoratori che utilizzano i permessi Legge 104/1992.

4.Salute e sicurezza
Il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori agili:

  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.
  • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive.
  • Pause per videoterminalisti: 15 minuti ogni 2 ore di lavoro.
  • Informativa annuale obbligatoria: deve indicare i rischi generali e specifici legati al lavoro agile e va consegnata sia al lavoratore sia al RLS.

È consigliabile elencare nell’accordo i luoghi vietati per motivi di sicurezza o protezione dei dati aziendali.

 5.Comunicazione obbligatoria
Il datore di lavoro deve comunicare l’attivazione o la proroga dello smart working tramite il portale Servizi Lavoro (SPID/CIE), entro 5 giorni dall’inizio della prestazione.

 6.Diritto alla disconnessione
Il lavoratore ha diritto a non essere contattato fuori dall’orario stabilito.
Le misure possibili includono:

  • spegnimento automatico dei server aziendali,
  • divieto di inviare e-mail o chiamate fuori orario,
  • fasce di reperibilità concordate,
  • contatti eccezionali solo per urgenze, definiti nell’accordo.

 7.Controlli e potere direttivo
Il datore di lavoro mantiene il potere di controllo e coordinamento:

  • Deve essere specificato nell’accordo quali strumenti possono monitorare l’attività (in linea con l’art. 4 Statuto dei Lavoratori).
  • Possono essere utilizzati strumenti digitali come:
    • piattaforme di condivisione documentale,
    • software di videoconferenza,
    • sistemi di gestione dei progetti.

 Mappa concettuale – Smart Working