1.Cos’è lo smart working
Lo smart working (uno dei cd “lavoro agile”), disciplinato dalla Legge n. 81/2017, è una modalità flessibile di svolgimento del lavoro subordinato.
L’obiettivo è:
- migliorare l’equilibrio tra vita privata e professionale,
- aumentare la produttività e la competitività aziendale,
- consentire al lavoratore di scegliere luoghi e tempi di svolgimento della prestazione, nel rispetto delle regole concordate.
2.Accordo individuale obbligatorio
Per attivare lo smart working serve un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente.
L’accordo deve contenere:
- Durata → a termine o a tempo indeterminato.
- Organizzazione → alternanza tra lavoro in sede e da remoto.
- Luoghi esclusi → elenco delle aree vietate per motivi di sicurezza o riservatezza.
- Strumenti di lavoro → utilizzo e modalità di controllo.
- Orari e disconnessione → definizione delle fasce di riposo e sistemi per garantire lo stacco.
- Sanzioni disciplinari → regole da rispettare e relative conseguenze.
- Formazione → eventuale addestramento per l’uso delle piattaforme e degli strumenti.
- Diritti sindacali → modalità di esercizio anche a distanza.
Recesso:
- Se l’accordo è a tempo indeterminato, entrambe le parti possono recedere con 30 giorni di preavviso.
- Per i lavoratori disabili, il datore deve dare almeno 90 giorni di preavviso.
3.Priorità di accesso
Hanno diritto di precedenza nell’attivazione dello smart working:
- Genitori con figli fino a 12 anni o senza limiti di età se disabili.
- Lavoratori con disabilità grave.
- Caregiver di familiari disabili.
- Lavoratori che utilizzano i permessi Legge 104/1992.
4.Salute e sicurezza
Il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori agili:
- Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.
- Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive.
- Pause per videoterminalisti: 15 minuti ogni 2 ore di lavoro.
- Informativa annuale obbligatoria: deve indicare i rischi generali e specifici legati al lavoro agile e va consegnata sia al lavoratore sia al RLS.
È consigliabile elencare nell’accordo i luoghi vietati per motivi di sicurezza o protezione dei dati aziendali.
5.Comunicazione obbligatoria
Il datore di lavoro deve comunicare l’attivazione o la proroga dello smart working tramite il portale Servizi Lavoro (SPID/CIE), entro 5 giorni dall’inizio della prestazione.
6.Diritto alla disconnessione
Il lavoratore ha diritto a non essere contattato fuori dall’orario stabilito.
Le misure possibili includono:
- spegnimento automatico dei server aziendali,
- divieto di inviare e-mail o chiamate fuori orario,
- fasce di reperibilità concordate,
- contatti eccezionali solo per urgenze, definiti nell’accordo.
7.Controlli e potere direttivo
Il datore di lavoro mantiene il potere di controllo e coordinamento:
- Deve essere specificato nell’accordo quali strumenti possono monitorare l’attività (in linea con l’art. 4 Statuto dei Lavoratori).
- Possono essere utilizzati strumenti digitali come:
- piattaforme di condivisione documentale,
- software di videoconferenza,
- sistemi di gestione dei progetti.