Con l’articolo 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 il legislatore interviene sul Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo un obbligo specifico per il lavoro agile.
Il datore di lavoro deve fornire ogni anno a lavoratore e RLS un’informativa scritta sui rischi generali e specifici dello smart working e sulle misure di prevenzione.
Non si tratta di un adempimento formale. L’informativa diventa lo strumento centrale per garantire la sicurezza quando la prestazione è resa fuori dai locali aziendali, con particolare attenzione ai rischi da videoterminale.
Il punto operativo è chiaro: la sicurezza nel lavoro agile si fonda sempre meno sul controllo diretto e sempre più su informazione, responsabilizzazione e cooperazione.
Attenzione anche al profilo sanzionatorio: l’omessa informativa rientra nel sistema di violazioni del Decreto Legislativo n. 81/2008, con conseguenze anche penali.
In sintesi, l’obbligo è strutturale: senza informativa annuale, la gestione dello smart working non è conforme alla normativa prevenzionistica.