Novità in arrivo per lo smart working, ma in misura inferiore rispetto alle attese. Nonostante le indicazioni circolate negli ultimi giorni, infatti, nel Dl Aiuti bis non ha trovato posto la proroga fino al 31 agosto del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori con figli fino a 14 anni. È stata approvata definitivamente, invece, con il cosiddetto Decreto Semplificazione, la modalità di comunicazione del lavoro agile al ministero del Lavoro introdotta durante la pandemia.

Sulla base della normativa emergenziale, è possibile fruire, fino al prossimo 31 agosto, di due specifiche e distinte semplificazioni in tema di lavoro agile. La prima consiste nella possibilità di utilizzare tale forma di lavoro senza sottoscrivere gli accordi individuali, lasciando al datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente come e quando farvi ricorso (in deroga alla Legge 81/2017, che invece richiede un accordo scritto con ciascun lavoratore).

La seconda semplificazione, anch’essa valida solo fino al 31 agosto, consiste nella facoltà di usare procedure snelle per la comunicazione al portale del ministero del Lavoro delle informazioni concernenti l’attivazione del lavoro agile. Solo questa seconda disposizione viene trasformata da eccezione a regola ordinaria dal Decreto Semplificazioni (Dl. 73/2022 e Legge di conversione del 2 agosto 2022). L’articolo 41 bis del Decreto modifica l’articolo 23 Legge 81 del 2017, stabilendo che dal 1° settembre 2022 verrà meno l’obbligo di comunicazione dell’accordo individuale. Da tale data, quindi, nonostante la fine della proroga emergenziale il datore di lavoro può continuare a comunicare in via telematica al ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

La comunicazione dovrà essere completata applicando le modalità individuate con decreto ministeriale e, soprattutto, non sarà necessario allegare l’accordo sottoscritto con il lavoratore. La norma precisa che i dati comunicati dal datore di lavoro dovranno essere resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del ministro del Lavoro si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003 (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato).

È importante sottolineare che la trasformazione da eccezione a regola delle procedure di comunicazione non fa venire meno la necessità di sottoscrive un accordo scritto con il lavoratore per poter attivare il lavoro agile. Questo vuol dire che dal 1° settembre, salvo nuove proroghe, le aziende che vorranno continuare ad utilizzato il lavoro agile non potranno più farlo unilateralmente, ma dovranno negoziare e siglare con ciascun lavoratore un accordo che abbia tutti i requisiti previsti dalla Legge 81/2017.