Accantonare gli utili a riserva può incidere sulla contribuzione del socio lavoratore. Secondo la Cassazione, il reddito della Srl rimasto nella società, senza distribuzione né imputazione per trasparenza, non alimenta automaticamente i contributi eccedenti il minimale. Il principio emerge dalle sentenze della Sezione lavoro nn. 25377–25383 del 16 settembre e nn. 25465–25467 del 17 settembre 2026.
Il riferimento è l’art. 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992, convertito nella L. 438/1992, che collega la contribuzione ai redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF. Per i giudici, il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES non può essere attribuito al socio soltanto in proporzione alla partecipazione posseduta.
I punti da ricordare
- Il minimale resta dovuto: per il 2026 è calcolato su un reddito minimo annuo di 18.808 euro, secondo la circolare INPS 14/2026, paragrafo 2. (inps.it)
- La prova compete all’INPS: l’Istituto deve dimostrare l’imputazione fiscale del reddito al socio, mediante percezione degli utili oppure opzione per la trasparenza, disciplinata per le Srl dall’art. 116 TUIR.
- Le istruzioni amministrative seguono un criterio diverso: la circolare INPS 62 del 27 maggio 2026, paragrafo 2.1, include nel quadro RR la quota di reddito societario anche in assenza di distribuzione. Le sentenze offrono quindi una base per contestare questo automatismo.
L’esempio: circa 5.250 euro sul 2025
Una Srl presenta 80.000 euro di reddito imponibile, con utili interamente destinati a riserva. Per il socio commerciante al 50%, iscritto tutto l’anno, senza altri redditi contributivi né agevolazioni, il criterio INPS determina contributi aggiuntivi pari a:
(40.000 − 18.555) × 24,48% = 5.249,74 euro.
Sono i contributi eccedenti il minimale interessati dall’orientamento della Cassazione; il calcolo utilizza i parametri 2025 della circolare INPS 38/2025, paragrafi 2 e 3. Prima di ricalcolare i versamenti, occorre verificare delibere sugli utili, regime fiscale e posizione contributiva del socio.