Dal luglio 2024 è attiva la disciplina definitiva della somministrazione a termine, modificata dalla Legge n. 203/2024, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2025. Il limite massimo di 24 mesi (come per il contratto diretto) si applica anche alle missioni a termine in somministrazione, senza eccezioni, secondo l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Nel conteggio vanno inclusi solo i periodi svolti tra il 15 agosto 2020 e l’11 gennaio 2025. Le missioni in corso al 12 gennaio 2025 (già contrattualizzate) possono proseguire fino al 30 giugno 2025, ma i giorni successivi a tale data vanno scomputati dal nuovo conteggio dei 24 mesi.

La Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro conferma che l’eventuale superamento del limite comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.

Casi esclusi dal limite quantitativo (30%)
Il numero complessivo di somministrati e assunti a termine non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato presenti al 1° gennaio. Fanno eccezione i contratti stipulati:

  • per avvio nuove attività secondo i contratti collettivi;
  • da start-up innovative (art. 25, commi 2 e 3, D.L. 179/2012);
  • per attività stagionali (art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015);
  • per spettacoli, programmi TV/radio o audiovisivi;
  • per sostituzioni o per lavoratori con più di 50 anni.

Sono inoltre esclusi i soggetti:

  • assunti a tempo indeterminato dal somministratore;
  • disoccupati da almeno 6 mesi beneficiari di ammortizzatori sociali;
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come da D.M. 17 ottobre 2017.

Casi di esonero dall’obbligo di causale
Non serve motivazione anche oltre i 12 mesi nei contratti a termine per:

  • disoccupati con sussidio da almeno 6 mesi;
  • soggetti svantaggiati/moltissimo svantaggiati secondo il D.M. 17 ottobre 2017.

Divieti assoluti
La somministrazione è vietata:

  • in caso di sciopero;
  • presso unità dove ci sono stati licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti (artt. 4 e 24 della L. 223/1991);
  • in presenza di cassa integrazione per le stesse mansioni;
  • se manca la valutazione dei rischi ai sensi della normativa sulla sicurezza.

La violazione può comportare conversione automatica del rapporto in capo all’utilizzatore e diritto al risarcimento.

Missioni oltre i 24 mesi
Dopo il 12 gennaio 2025, non si possono più superare i 24 mesi totali (anche non continuativi) per lo stesso lavoratore, anche se assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, salvo nuove missioni post-12 gennaio per massimo altri 24 mesi.

Esempio di calcolo limite 30%
Azienda con 20 dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2025
=>Max 6 contratti sommando somministrati e a termine
(arrotondamento previsto se ≥ 0,5).
Se l’attività inizia in corso d’anno, il limite si calcola sui dipendenti presenti alla stipula.