La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 agosto 2025, n. 24148, ha stabilito che le somme destinate a coprire vitto, alloggio e trasporto dei trasfertisti, anche se rendicontate come costi aziendali, concorrono all’imponibile contributivo quando sussistono le condizioni di mobilità e indennità fissa previste dalla disciplina speciale, che distingue tali ipotesi dalle trasferte occasionali e produce effetti fiscali e previdenziali differenti.