Con la conversione del D.L. 148/2017 nella L. 172/2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri diventano definitive le modifiche allo spesometro che si erano prospettate nelle scorse settimane durante l’iter di approvazione del decreto.
Sono numerosi gli interventi dedicati alla disciplina che regola la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, tutti contenuti nell’articolo 1-ter della legge.
Sicuramente, la novella più lieta è quella che prevede la non applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 per le comunicazioni relative al primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
Si ricorda che, ai sensi di tale disposizione, nel caso di errata o incompleta trasmissione dello spesometro, trova applicazione una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura errata con un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre, ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se le correzioni sono effettuate nei primi 15 giorni.
La disapplicazione sanzionatoria opera anche per coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015. Peraltro, per tale adempimento opzionale, il decreto convertito modifica il tipo di sanzione comminabile: infatti, non trova più applicazione la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro di cui al comma 1 del D.Lgs. 471/1997, bensì la stessa prevista per lo spesometro (quindi quella di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997).
È stata poi introdotta, a regime, la facoltà di scegliere di effettuare l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale anziché trimestrale. Pertanto, dal 2018, lo spesometro, di base, scade ad ogni trimestre; è però possibile scegliere di inviarlo 2 volte l’anno, così come previsto, in deroga alle regole ordinarie, nel 2017.
Inoltre, va registrata una semplificazione in ordine ai dati da comunicare. Difatti, le informazioni sono limitat alla partita Iva dei soggetti coinvolti nell’operazione o al codice fiscale, per i soggetti privati consumatori, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota, all’imposta nonché alla tipologia di operazione laddove non sia stata indicata l’imposta in fattura.
Un’ulteriore agevolazione introdotta dalla novella normativa è quella che consente di comunicare i dati del documento riepilogativo (data e numero del documento, ammontare complessivo delle operazioni e dell’Iva distinto per aliquota) in luogo dei dati delle fatture ivi indicate di importo inferiore a 300 euro.
Si noti che queste tre semplificazioni (invio semestrale, riduzione dei dati da comunicare, invio dei dati del documento riepilogativo) riguardano solo lo spesometro e non la comunicazione opzionale di cui al D.Lgs. 127/2015.
Infine, in tema di esenzioni, viene:
• previsto l’esonero dall’adempimento per le P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, relativamente alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
• confermato l’esonero dall’obbligo comunicativo per i soli agricoltori in regime di esonero situati nelle zone montane.
Le modalità attuative della nuova disciplina saranno comunque stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.