Con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dei dubbi più frequenti nati dopo la riforma dello sport prevista dal D.Lgs. n. 36/2021. Il documento non introduce una nuova riforma, ma spiega come devono essere applicate concretamente le regole fiscali già in vigore.
- Compensi sportivi: i primi 15.000 euro non sono tassati
Per chi svolge lavoro sportivo nell’area dilettantistica resta centrale la soglia dei 15.000 euro annui prevista dal D.Lgs. n. 36/2021.
L’Agenzia chiarisce che i 15.000 euro vengono esclusi direttamente dalla base imponibile. In parole semplici: se un lavoratore sportivo percepisce nell’anno 18.000 euro, le imposte si calcolano, in linea generale, sui 3.000 euro eccedenti.
La regola vale indipendentemente dal tipo di rapporto: lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo. Superati i 15.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le normali regole fiscali proprie di quel rapporto.
NOTA BENE – I 15.000 euro non trasformano il tipo di reddito. Un dipendente rimane un lavoratore dipendente, un professionista rimane un lavoratore autonomo e un collaboratore mantiene il proprio inquadramento. L’esenzione riguarda solamente il calcolo delle imposte.
NOTA BENE – bisogna guardare a tutti i compensi sportivi dell’anno. Il lavoratore deve quindi comunicare quanto ha già percepito, anche da altri soggetti, per permettere a chi paga di capire se la soglia dei 15.000 euro è ancora disponibile. Il D.Lgs. n. 36/2021 prevede infatti una dichiarazione del lavoratore sugli importi già ricevuti.
- Volontari sportivi: attenzione ai rimborsi fino a 400 euro
Il volontario sportivo non è un lavoratore retribuito. La sua attività deve essere personale, spontanea e gratuita. La legge consente però, a determinate condizioni, di riconoscere rimborsi forfetari fino a 400 euro al mese per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.
Non basta però decidere liberamente di pagare 400 euro. Devono essere state preventivamente individuate le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali il rimborso è ammesso. La circolare ricorda inoltre che questi rimborsi possono spettare anche quando l’attività viene svolta nel Comune di residenza del volontario.
NOTA BENE – i 400 euro non sono un compenso mascherato. La soglia non consente di pagare automaticamente 400 euro ogni mese a qualsiasi volontario: devono sempre esserci i presupposti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 e l’attività deve rimanere realmente volontaria.
C’è poi una precisazione fiscale molto importante: anche se il rimborso entro i limiti previsti non costituisce di per sé reddito, l’importo concorre al raggiungimento della soglia complessiva dei 15.000 euro prevista per il lavoro sportivo dilettantistico.
Facciamo due esempi.
Un soggetto ha già percepito 16.000 euro come lavoratore autonomo sportivo e successivamente riceve un rimborso forfetario da volontario di 350 euro. Poiché la soglia di 15.000 euro era già stata superata, l’intero rimborso di 350 euro entra nell’imponibile.
Diverso il caso di chi abbia ricevuto 14.800 euro di compensi sportivi e poi un rimborso di 380 euro: il totale diventa 15.180 euro e, secondo l’esempio dell’Agenzia, la parte fiscalmente rilevante è 180 euro, non tutti i 380 euro.
NOTA BENE – questa differenza è fondamentale. Non è corretto dire semplicemente che “superati i 15.000 euro tutto il rimborso diventa tassabile”. Se il rimborso è proprio quello che fa superare la soglia, va tassata la parte che eccede i 15.000 euro; se invece la soglia era già stata superata prima, il successivo rimborso entra interamente nell’imponibile.
I rimborsi ai volontari devono inoltre essere comunicati attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RASD, indicando nominativi e importi entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale è stata svolta l’attività.
- Società sportive: attenzione allo statuto
Un altro chiarimento riguarda le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative.
L’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021 consente, entro determinati limiti, alcune forme di distribuzione degli utili, il cosiddetto “lucro attenuato”. Ma questo non significa che tutte le agevolazioni fiscali spettino automaticamente.
Per usufruire della decommercializzazione di determinati corrispettivi prevista dall’art. 148 del TUIR e delle corrispondenti agevolazioni IVA, lo statuto deve continuare a rispettare anche le condizioni fiscali richieste dal TUIR, compreso il divieto di distribuzione indiretta degli utili.
NOTA BENE – regola societaria e regola fiscale non sono la stessa cosa. Una clausola può essere consentita dalla riforma dello sport ma non essere sufficiente per ottenere una determinata agevolazione fiscale. Prima di modificare lo statuto di una SSD è quindi necessario verificare anche le conseguenze tributarie.
- IRAP: esclusione per le collaborazioni sotto 85.000 euro
La circolare chiarisce anche la disciplina IRAP. Per le collaborazioni coordinate e continuative nell’area dilettantistica, i singoli compensi inferiori a 85.000 euro annui sono esclusi dalla base imponibile IRAP.
La precisazione più interessante è che l’agevolazione riguarda anche le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale, previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021, e non soltanto allenatori, istruttori o altri lavoratori strettamente sportivi.
NOTA BENE – la norma parla di compensi inferiori a 85.000 euro. È quindi preferibile non tradurre la disposizione semplicemente con “fino a 85.000 euro”, perché la formulazione normativa utilizzata è più precisa.
- IVA: non tutto ciò che riguarda lo sport è esente
La Circolare n. 7/E/2026 interviene anche sull’IVA.
Sono esenti le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, comprese determinate attività di insegnamento e formazione, quando vengono rese alle persone che praticano sport da organismi senza fine di lucro nelle condizioni previste dall’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023.
Per queste operazioni esenti è possibile scegliere la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, effettuando la preventiva comunicazione richiesta.
NOTA BENE – la dispensa non significa che l’ente può smettere di fatturare tutto. L’agevolazione riguarda le operazioni esenti interessate dall’opzione. Se l’ASD o SSD effettua anche operazioni imponibili IVA, per queste ultime restano gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione.
- Cessione di un atleta a una società professionistica: IVA ordinaria
Particolare attenzione merita il trasferimento del contratto di un atleta.
Se una ASD o SSD cede a titolo oneroso il contratto di prestazione sportiva di un atleta a una società professionistica, questa operazione non è considerata una prestazione strettamente connessa alla pratica dello sport.
Per l’Agenzia si tratta invece di un’operazione di natura economica e commerciale e, pertanto, la cessione è soggetta all’IVA con aliquota ordinaria, secondo le regole del D.P.R. n. 633/1972.
NOTA BENE – conta la natura dell’operazione, non il fatto che riguardi uno sportivo. Non tutto ciò che avviene all’interno del mondo dello sport può automaticamente beneficiare dell’esenzione IVA.
- Legge 398/1991: agevolazione anche per raccolte fondi e attività connesse, ma entro precisi limiti
La circolare chiarisce infine il regime previsto dall’art. 25 della Legge n. 133/1999, recentemente coordinato con la riforma dello sport.
Le ASD e SSD che hanno scelto il regime della Legge n. 398/1991 possono non far concorrere alla formazione del reddito determinati proventi commerciali collegati alle finalità istituzionali e quelli derivanti da specifiche raccolte pubbliche di fondi, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge.
Il beneficio opera entro il limite di due eventi per anno e per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro. Dopo le modifiche del 2026, l’ambito comprende anche le società sportive dilettantistiche costituite nelle forme previste dalla riforma, se rispettano tutte le altre condizioni.
NOTA BENE – non significa che ogni attività commerciale della società sportiva è esente. Devono trattarsi delle attività e delle raccolte fondi espressamente ammesse dalla norma, deve essere stato scelto il regime della Legge 398/1991 e devono essere rispettati sia il numero massimo degli eventi sia il limite economico.
In pratica, cosa bisogna controllare
La Circolare n. 7/E/2026 porta quindi a una conclusione semplice: nel mondo sportivo non basta guardare l’importo pagato. Bisogna prima capire chi riceve il denaro, con quale rapporto, per quale attività e quale agevolazione si vuole applicare.
Per i compensi va verificata la soglia annuale di 15.000 euro; per i volontari vanno controllati il limite di 400 euro, i presupposti del rimborso e la comunicazione al RASD; per le SSD bisogna verificare attentamente lo statuto; per l’IRAP occorre distinguere le collaborazioni; infine, in materia IVA, bisogna separare le vere prestazioni sportive esenti dalle operazioni commerciali che restano normalmente imponibili.
È proprio su queste differenze, apparentemente piccole, che si concentra la circolare dell’Agenzia delle Entrate.