Con il messaggio INPS 29 luglio 2026, n. 2518, l’Istituto ha reso disponibile il modulo telematico per richiedere l’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall’articolo 4 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.
La misura, già illustrata con la circolare INPS 3 luglio 2026, n. 72, riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico per la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine riguardanti giovani under 35.
Le trasformazioni devono essere effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Il beneficio è riconosciuto:
- per un periodo massimo di 24 mesi;
- nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore;
- nel limite giornaliero di 16,12 euro per i rapporti trasformati o cessati nel corso del mese;
- per un importo massimo complessivo di 12.000 euro per ciascuna stabilizzazione.
Nei rapporti a tempo parziale il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Datori di lavoro ammessi
L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo.
Sono escluse le pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Non rientrano nel beneficio i rapporti riguardanti:
- dirigenti;
- lavoratori domestici;
- apprendisti;
- lavoratori intermittenti o a chiamata.
Requisiti del lavoratore
Alla data della trasformazione il lavoratore deve:
- non avere ancora compiuto 35 anni, quindi avere al massimo 34 anni e 364 giorni;
- non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.
Non impediscono l’accesso all’incentivo eventuali precedenti rapporti:
- di apprendistato;
- di lavoro domestico a tempo indeterminato;
- di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Sono invece ostativi:
- un precedente rapporto ordinario a tempo indeterminato;
- un precedente rapporto a tempo indeterminato in somministrazione;
- un rapporto a tempo indeterminato cessato durante il periodo di prova;
- un rapporto a tempo indeterminato cessato per dimissioni.
Il requisito deve quindi essere verificato con riferimento all’intera storia lavorativa del dipendente e non soltanto ai rapporti intercorsi con il datore che effettua la trasformazione.
Requisiti del contratto da trasformare
Il contratto a tempo determinato deve:
- essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026;
- avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi;
- essere trasformato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità;
- essere ancora in corso al momento della trasformazione.
Nel calcolo dei 12 mesi devono essere considerate anche le eventuali proroghe.
Non è quindi agevolabile una nuova assunzione effettuata dopo la cessazione del rapporto a termine, anche quando intervenga a breve distanza dalla scadenza. La norma richiede una vera e propria trasformazione del rapporto in essere.
Periodo delle trasformazioni
La trasformazione deve essere effettuata:
| Evento | Periodo ammesso |
| Decorrenza iniziale | 1° agosto 2026 |
| Termine finale | 31 dicembre 2026 |
La domanda può essere presentata anche prima dell’effettiva trasformazione, attraverso la procedura di prenotazione delle risorse.
Incremento occupazionale netto
La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Il calcolo deve essere effettuato in Unità di Lavoro Annuo, considerando:
- i lavoratori a tempo pieno;
- i lavoratori part-time, proporzionati in base all’orario;
- le società controllate o collegate riconducibili alla medesima impresa.
L’incremento occupazionale non è richiesto quando la riduzione dell’organico preesistente deriva da:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Condizioni relative ai licenziamenti
Il datore di lavoro non deve avere effettuato, nei sei mesi precedenti la trasformazione, nella medesima unità produttiva:
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223/1991.
Inoltre, nei sei mesi successivi alla trasformazione, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
- del lavoratore agevolato;
- oppure di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva,
comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Non rilevano, invece, i licenziamenti disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ulteriori condizioni di spettanza
Il beneficio è subordinato:
- alla regolarità contributiva attestata dal DURC;
- all’assenza di violazioni ostative in materia di lavoro, salute e sicurezza;
- al rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- all’applicazione dei principi generali sugli incentivi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
- alla corresponsione di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi;
- alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto.
L’invio tardivo della comunicazione obbligatoria determina la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza della trasformazione e la data dell’effettiva comunicazione.
Come presentare la domanda
Attraverso il nostro Studio sul portale delle Agevolazioni – ex DiResCo → Incentivi decreto Lavoro 2026 → Articolo 4 → ESTA
La domanda deve essere presentata utilizzando anche il modulo telematico denominato “ESTA”.
L’istanza può riguardare:
- una trasformazione già effettuata;
- una trasformazione ancora da effettuare.
Trasformazione già effettuata
Se la trasformazione è già stata effettuata e la relativa comunicazione obbligatoria è presente negli archivi, l’INPS:
- verifica i dati dichiarati;
- calcola l’importo dell’esonero;
- controlla la disponibilità delle risorse;
- comunica l’accoglimento direttamente in calce al modulo telematico;
- indica l’importo massimo autorizzato.
La fruizione può iniziare soltanto dopo l’autorizzazione dell’Istituto.
Trasformazione non ancora effettuata
Se l’istanza viene presentata prima della trasformazione, l’INPS:
- calcola preventivamente il beneficio;
- accantona le risorse disponibili;
- comunica al datore o all’intermediario l’avvenuta prenotazione;
- invita a effettuare la trasformazione e a trasmettere la comunicazione obbligatoria.
La comunicazione viene inviata:
- tramite PEC;
- tramite posta elettronica ordinaria, in assenza di PEC;
- mediante notifica nell’area MyINPS.
Il datore di lavoro deve effettuare la trasformazione e inviare la comunicazione Unilav o Unisomm entro il termine perentorio di 10 giorni.
Durante tale periodo l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie.
Se entro il decimo giorno la comunicazione non viene rilevata, la prenotazione perde efficacia e le risorse tornano disponibili. Il datore deve quindi presentare una nuova domanda, sempre che il plafond non sia stato nel frattempo esaurito.
Risorse disponibili
L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate.
Per il 2026 la dotazione ammonta a 18,2 milioni di euro.
Le istanze vengono accolte fino a capienza. Quando dal monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non accoglie ulteriori richieste.
È quindi opportuno presentare l’istanza tempestivamente, anche utilizzando la procedura di prenotazione per le trasformazioni programmate.
Restituzione del contributo addizionale dell’1,40%
Il messaggio INPS n. 2518/2026 chiarisce che, in caso di trasformazione del rapporto a termine a tempo indeterminato, trova applicazione l’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il datore di lavoro può quindi ottenere anche la restituzione del contributo addizionale NASpI dell’1,40% versato durante il rapporto a termine.
La restituzione spetta:
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
- in caso di riassunzione a tempo indeterminato effettuata entro sei mesi dalla scadenza del rapporto a termine, con la riduzione prevista dalla legge in relazione ai mesi intercorsi.
La restituzione dell’addizionale costituisce un beneficio distinto e aggiuntivo rispetto all’esonero contributivo per la stabilizzazione.
Cumulabilità
L’esonero non è cumulabile, per il medesimo rapporto di lavoro, con altri esoneri o riduzioni della contribuzione previdenziale a carico del datore.
È invece compatibile con:
- la maggiorazione fiscale del costo del lavoro ammesso in deduzione per le nuove assunzioni;
- l’agevolazione riconosciuta ai datori in possesso della certificazione della parità di genere;
- gli esoneri sulla contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
Il datore che stia già fruendo di un incentivo contributivo incompatibile e intenda accedere al bonus stabilizzazioni deve restituire il beneficio precedentemente fruito mediante flussi di regolarizzazione.
La regolarizzazione viene effettuata senza applicazione delle sanzioni civili, secondo le istruzioni contenute nel messaggio INPS.
Esposizione nel flusso UniEmens
I datori autorizzati possono esporre l’esonero a partire dal flusso UniEmens di competenza agosto 2026.
Gli arretrati possono essere esposti esclusivamente nei flussi di competenza agosto, settembre e ottobre 2026.
Il profilo dell’autorizzazione europea
L’articolo 4, comma 5, del D.L. n. 62/2026 aveva subordinato l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La circolare INPS n. 72/2026 afferma tuttavia che, a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea, la preventiva autorizzazione non sarebbe necessaria, poiché la misura avrebbe carattere generale e non sarebbe qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato.
Pertanto, secondo le istruzioni amministrative vigenti, l’incentivo è pienamente operativo e può essere richiesto e fruito.
Rimane tuttavia un profilo di possibile incertezza giuridica, considerato che il chiarimento deriva da una circolare amministrativa e che non risulta pubblicata una formale decisione della Commissione europea. La questione deve essere distinta dall’operatività pratica della misura, che l’INPS ha espressamente autorizzato attraverso l’apertura del modulo ESTA.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Prima di presentare la domanda occorre:
- verificare che il contratto a termine sia stato instaurato entro il 30 aprile 2026;
- controllare che la durata complessiva, comprese le proroghe, non superi 12 mesi;
- accertare che il lavoratore sia under 35;
- verificare l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato ostativi;
- calcolare l’incremento occupazionale netto;
- verificare l’assenza di licenziamenti ostativi nei sei mesi precedenti;
- presentare il modulo ESTA;
- in caso di prenotazione, trasformare il rapporto e inviare la comunicazione obbligatoria entro 10 giorni;
- attendere l’autorizzazione INPS;
- esporre il beneficio nel flusso UniEmens con i codici previsti.
Fonti ufficiali
- D.L. 30 aprile 2026, n. 62 – testo vigente
- Legge 25 giugno 2026, n. 112 – conversione del D.L. n. 62/2026
- INPS – guida alla circolare n. 72 del 3 luglio 2026
- INPS – comunicato sull’apertura delle domande e sul messaggio n. 2518/2026
- INPS – comunicato sull’incentivo alla stabilizzazione degli under 35
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 – principi generali sugli incentivi
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 – restituzione del contributo addizionale NASpI