Con la circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026, l’Istituto ha fornito le prime istruzioni sull’incentivo alla stabilizzazione dei giovani previsto dall’art. 4 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. La misura riguarda i datori di lavoro privati che trasformano rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, con l’obiettivo di favorire occupazione giovanile stabile.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per lavoratore. Sono agevolabili solo le trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, relative a rapporti a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata complessiva non superiore a 12 mesi e trasformati senza soluzione di continuità.
Il lavoratore deve essere operaio, impiegato o quadro, non aver compiuto 35 anni alla data della trasformazione e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato. Restano esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato, i dirigenti e, secondo le istruzioni INPS, anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro intermittente.
La fruizione è subordinata al rispetto dei principi generali sugli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e delle condizioni di regolarità previste dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: DURC regolare, rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza e applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.
Il beneficio richiede inoltre l’incremento occupazionale netto, da verificare mese per mese secondo il criterio delle ULA, anche considerando società controllate, collegate o riconducibili allo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Non è richiesto, trattandosi di trasformazione di un rapporto già in essere, il preventivo inserimento della vacancy nel SIISL.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive sulla medesima contribuzione datoriale, ma è compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni prevista dall’art. 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e con eventuali benefici riferiti alla quota contributiva a carico del lavoratore. Il beneficio è concesso nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il Portale delle Agevolazioni ex DiResCo, utilizzando il modulo “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”, che sarà reso disponibile con successivo messaggio INPS.
| Profilo | Regola operativa |
| Beneficiari | Datori di lavoro privati |
| Operazione agevolata | Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato |
| Periodo trasformazione | Dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Rapporto originario | Tempo determinato instaurato entro il 30 aprile 2026 |
| Durata massima del TD | Non superiore a 12 mesi complessivi |
| Lavoratore | Under 35 alla trasformazione, mai occupato a tempo indeterminato |
| Qualifiche ammesse | Operai, impiegati, quadri |
| Esclusioni | Domestici, apprendistato, dirigenti, intermittenti |
| Misura esonero | 100% contributi previdenziali datoriali |
| Esclusi dall’esonero | Premi e contributi INAIL |
| Massimale | 500 euro mensili per lavoratore |
| Durata | Massimo 24 mesi |
| Condizioni generali | DURC, norme lavoro/sicurezza, CCNL comparativamente rappresentativi |
| Ulteriori condizioni | Incremento occupazionale netto e rispetto art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 |
| Cumulo | No con altri esoneri sulla stessa contribuzione datoriale |
| Compatibilità | Sì con maggiorazione costo del lavoro e benefici sulla quota lavoratore |
| Domanda | Portale Agevolazioni ex DiResCo, modulo INPS dedicato |