Con la circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026, l’Istituto ha fornito le prime istruzioni sull’incentivo alla stabilizzazione dei giovani previsto dall’art. 4 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. La misura riguarda i datori di lavoro privati che trasformano rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, con l’obiettivo di favorire occupazione giovanile stabile.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per lavoratore. Sono agevolabili solo le trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, relative a rapporti a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata complessiva non superiore a 12 mesi e trasformati senza soluzione di continuità.

Il lavoratore deve essere operaio, impiegato o quadro, non aver compiuto 35 anni alla data della trasformazione e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato. Restano esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato, i dirigenti e, secondo le istruzioni INPS, anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro intermittente.

La fruizione è subordinata al rispetto dei principi generali sugli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e delle condizioni di regolarità previste dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: DURC regolare, rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza e applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

Il beneficio richiede inoltre l’incremento occupazionale netto, da verificare mese per mese secondo il criterio delle ULA, anche considerando società controllate, collegate o riconducibili allo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Non è richiesto, trattandosi di trasformazione di un rapporto già in essere, il preventivo inserimento della vacancy nel SIISL.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive sulla medesima contribuzione datoriale, ma è compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni prevista dall’art. 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e con eventuali benefici riferiti alla quota contributiva a carico del lavoratore. Il beneficio è concesso nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il Portale delle Agevolazioni ex DiResCo, utilizzando il modulo “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”, che sarà reso disponibile con successivo messaggio INPS.

Profilo Regola operativa
Beneficiari Datori di lavoro privati
Operazione agevolata Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato
Periodo trasformazione Dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026
Rapporto originario Tempo determinato instaurato entro il 30 aprile 2026
Durata massima del TD Non superiore a 12 mesi complessivi
Lavoratore Under 35 alla trasformazione, mai occupato a tempo indeterminato
Qualifiche ammesse Operai, impiegati, quadri
Esclusioni Domestici, apprendistato, dirigenti, intermittenti
Misura esonero 100% contributi previdenziali datoriali
Esclusi dall’esonero Premi e contributi INAIL
Massimale 500 euro mensili per lavoratore
Durata Massimo 24 mesi
Condizioni generali DURC, norme lavoro/sicurezza, CCNL comparativamente rappresentativi
Ulteriori condizioni Incremento occupazionale netto e rispetto art. 31 D.Lgs. n. 150/2015
Cumulo No con altri esoneri sulla stessa contribuzione datoriale
Compatibilità Sì con maggiorazione costo del lavoro e benefici sulla quota lavoratore
Domanda Portale Agevolazioni ex DiResCo, modulo INPS dedicato