SUNTO
La legge di Bilancio 2026 ha ridisegnato in modo significativo l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, introducendo un meccanismo “dinamico” che impone ai datori di lavoro di monitorare annualmente la propria dimensione occupazionale. Con la Circolare INPS n. 12 del 06/02/2026Dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di conferimento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria non dipende più esclusivamente dalla dimensione aziendale iniziale, ma deve essere verificato ogni anno 1/1 al 31/12 sulla base della media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Per il biennio 2026–2027 la soglia è fissata a 60 addetti e la media di riferimento è quella dell’anno 2025
Il superamento della soglia produce effetti dall’anno successivo, mentre eventuali riduzioni dell’organico nel corso dell’anno di paga non fanno venir meno l’obbligo già sorto nel corso dell’anno.
La disciplina riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato soggetti all’articolo 2120 del codice civile e si applica ai datori di lavoro privati, con esclusione del lavoro domestico. Per i lavoratori di prima assunzione, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sorge solo se il lavoratore, entro 60 giorni, sceglie di non aderire alla previdenza complementare e il datore di lavoro possiede il requisito dimensionale richiesto. Per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti a fondi pensione, invece, il TFR resta disciplinato dal regime ordinario, con obbligo di versamento al Fondo ogniqualvolta l’azienda rientri nelle soglie previste.
Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro interessati devono richiedere il codice di autorizzazione “1R” sulle posizioni INPS in gestione DM. Per la regolarizzazione degli arretrati, la Circolare ha introdotto nel flusso Uniemens il codice causale “CF05”, da utilizzare entro il termine del 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.

DETTAGLIO
Con la Circolare INPS n. 12 del 06/02/2026 l’Istituto fornisce le prime istruzioni applicative delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria. L’intervento normativo, contenuto nella LEGGI n. 199/2025, incide in modo significativo sul perimetro dei datori di lavoro obbligati, introducendo un sistema di soglie dimensionali progressive e un criterio di verifica dinamico, fondato sulla media annuale dei lavoratori occupati.
Il nuovo assetto impone di valutare l’obbligo di versamento non solo al momento dell’avvio dell’attività, ma anche negli anni successivi, in presenza di incrementi occupazionali che comportino il superamento delle soglie previste dalla normativa.

Ambito temporale e nuove soglie dimensionali
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’assoggettamento all’obbligo di versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS dipende dalla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente rispetto a quello del periodo di paga considerato, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 203, della LEGGI n. 199/2025.
Il legislatore ha previsto un sistema articolato su più fasi. Per gli anni 2026 e 2027, l’obbligo sorge in presenza di una media occupazionale non inferiore a 60 addetti. Nel quadriennio 2028–2031 continua invece ad applicarsi la soglia ordinaria di 50 dipendenti, già prevista dalla disciplina generale del Fondo di Tesoreria. A partire dal 1° gennaio 2032, la soglia viene ulteriormente ridotta a 40 addetti, con conseguente ampliamento della platea dei datori di lavoro obbligati.
Il superamento della soglia produce effetti dall’anno successivo a quello in cui la media viene raggiunta, mentre eventuali riduzioni dell’organico intervenute in seguito non incidono sull’obbligo già sorto.

Datori di lavoro e lavoratori interessati
La disciplina riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del codice civile. Sono pertanto tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico.Per i lavoratori di prima assunzione nel settore privato, l’obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge solo se, entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore manifesta espressamente la volontà di non aderire a una forma di previdenza complementare e di mantenere il TFR secondo il regime ordinario di cui all’articolo 2120 del codice civile. In tale ipotesi, se il datore di lavoro possiede i requisiti dimensionali richiesti, il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare deve essere versato al Fondo di Tesoreria.
Per i lavoratori non di prima assunzione che non aderiscono a forme pensionistiche complementari, il TFR continua a maturare secondo le regole civilistiche, con obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria ogniqualvolta il datore di lavoro superi la soglia dimensionale prevista.

Operazioni societarie e trasferimenti di personale
In presenza di operazioni straordinarie, quali cessioni o conferimenti di azienda o di ramo d’azienda, fusioni o incorporazioni, l’obbligo di versamento segue il lavoratore.
Se il personale trasferito passa alle dipendenze di un datore di lavoro già obbligato al Fondo di Tesoreria, il nuovo datore è tenuto al versamento delle quote di TFR maturando a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’operazione. Viceversa, se il personale proviene da un datore di lavoro soggetto all’obbligo e transita verso un datore non obbligato, quest’ultimo deve comunque continuare a versare le quote di TFR relative ai soli lavoratori trasferiti, limitatamente al periodo successivo al passaggio.

Calcolo della media annuale dei lavoratori
La media annuale dei dipendenti va determinata considerando esclusivamente i mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Il criterio adottato mira a fotografare la reale consistenza occupazionale nei periodi in cui l’impresa è operativa.
Nel computo rientrano tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dall’orario di lavoro. I rapporti a tempo parziale devono essere considerati in proporzione all’orario svolto, sommando mensilmente le ore individuali e rapportandole all’orario normale del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità in caso di frazioni superiori alla metà.

Determinazione della quota mensile di TFR
L’importo da versare al Fondo di Tesoreria è determinato sulla base della retribuzione utile ai fini del TFR riferita al periodo di paga. Su tale base si applica l’aliquota del 7,41 per cento, pari a 1/13,5, come previsto dall’articolo 2120 del codice civile.
Dalla quota così calcolata deve essere sottratto il contributo dello 0,50 per cento di cui all’articolo 3, ultimo comma, della LEGGI n. 297/1982, laddove dovuto. Tale contributo continua a essere esposto e versato unitamente alla contribuzione previdenziale ordinaria, con possibilità di conguaglio in sede di regolazione annuale.

Modalità e termini di versamento
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria avviene con cadenza mensile, secondo le medesime modalità e scadenze previste per i contributi previdenziali obbligatori. Il termine di pagamento è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.

Adempimenti operativi e arretrati
I datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo devono richiedere, per le posizioni INPS in gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, che identifica le aziende tenute al finanziamento del Fondo di Tesoreria.

Le aziende che hanno avviato l’attività nel corso del 2025 e che nello stesso anno hanno raggiunto una media occupazionale pari o superiore a 50 addetti sono tenute a versare le quote di TFR maturate sin dall’inizio dell’attività, includendo anche i mesi pregressi. Le aziende già esistenti prima del 2025 che raggiungono nel corso di tale anno la soglia di 60 addetti devono invece effettuare il versamento a partire dal 1° gennaio 2026.

Per consentire la regolarizzazione delle quote arretrate, l’INPS ha istituito nel flusso Uniemens il codice causale “CF05”, da utilizzare per il versamento degli arretrati relativi alle quote di TFR dovute ai sensi della LEGGI 30 dicembre 2025, n. 199. Il pagamento degli arretrati deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Esempi applicativi (riformulati)
Un’azienda avvia l’attività nel mese di maggio 2025 e occupa, nei mesi di effettiva operatività, una media di 48 dipendenti. Nel corso del 2026 l’organico cresce progressivamente fino a raggiungere una media annua di 62 lavoratori. In questo caso, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria non sorge per il 2026, ma decorre dal 1° gennaio 2027, in quanto il requisito dimensionale viene verificato sulla base della media occupazionale del 2026.
Un’altra azienda, operativa da anni, registra nel 2025 una media di 61 dipendenti. In tale ipotesi, l’obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria si applica già a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente da eventuali riduzioni dell’organico intervenute successivamente.