Nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che dà diritto all’indennità di disoccupazione NASpI l’azienda è tenuta a versare il ticket licenziamento. L’importo del ticket, aggiornato dall’INPS con la circolare n. 20 del 2020, è pari nel 2020 a 503,30 euro  per ogni anno di lavoro effettuato. L’importo massimo del contributo è pari a 1.509,90 euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi. Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 41,94 euro/mese (503,30/12).
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato (ad esempio, a tempo determinato), se il rapporto è poi proseguito senza soluzione di continuità.
il ticket è dovuto nei segunti casi:
Dimissioni per giusta causa
Dimissioni durante la maternità
Risoluzione consensuale
                    – La risoluzione consensuale prevista all’interno della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7 della legge n. 604/1966), in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un datore di lavoro con più di 15 dipendenti.
Apprendistato
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova
Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale)
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore
il Ticket non è dovuto invece per i seguenti casi:
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere
Decesso del lavoratore
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.)
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.)
Dimissioni volontarie
Licenziamento personale domestico