Nel tirocinio curriculare non esiste un obbligo di legge di riconoscere un’indennità, a differenza degli stage extracurriculari. L’azienda può quindi scegliere liberamente se prevedere un compenso forfettario per lo studente, ma deve farlo in modo corretto sul piano formale e fiscale.
Se decide di riconoscere una somma, questa non diventa “stipendio” in senso tecnico, ma deve comunque essere tracciata. Significa iscriverla nel Libro Unico del Lavoro come indennità di tirocinio, applicare la ritenuta IRPEF e le addizionali in quanto reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR, e rilasciare la Certificazione Unica entro i termini ordinari.
È buona prassi inoltre aggiornare il Progetto Formativo Individuale e informare l’Università promotrice, inserendo il compenso nel PFI. Questo passaggio è fondamentale per evitare equivoci sulla natura del rapporto: la somma resta collegata alla finalità formativa e non assume caratteristiche di retribuzione per lavoro subordinato.
Questa prassi rispecchia la direttiva Direttiva UE sui tirocini
In sintesi, se si paga un tirocinante curriculare, la gestione operativa è molto simile a quella degli extracurriculari sotto il profilo fiscale e documentale, ma senza un minimo obbligatorio di legge.