La legge n. 207/2024 (art. 1, commi da 81 a 83) e il D.Lgs. n. 192/2024 (art. 3, comma 3, e art. 5 e ss.) intervengono sugli articoli 51, 54, 95 e 108 del TUIR: a decorrere dal 1° gennaio 2025, il rimborso delle spese sostenute per le trasferte non è rilevante ai fini fiscali solo se dette spese sono state sostenute con mezzi di pagamento tracciati.
Tutte le spese legate a trasferte o missioni (vitto/alloggio/spese di viaggio ad esclusione dei mezzi pubblici), andranno quindi giustificate attraverso strumenti di pagamento tracciabili, in altre parole “non in contanti”. In genere, tra questi, si intendono i metodi che assicurano la tracciabilità e l’identificazione di chi paga: bonifici bancari e postali, carte di credito, carte di debito e prepagate, assegni circolari e bancari.
Tale modifica interviene nella disciplina di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e d’impresa.
Restano da definire taluni dubbi interpretativi sull’appropriata applicazione delle novità in esame; ad esempio, nelle trasferte per le quali è riconosciuta l’esenzione pure quando il datore riconosca al dipendente un’indennità chilometrica, stabilita sulla base delle tabelle ACI, secondo criteri oggettivi (cfr. fra tutti Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 92/E del 2015). In questo caso, tenuto conto che la fattispecie in commento va qualificata come una semplice indennità e quindi non riconducibile a un vero e proprio rimborso, con la conseguenza che non risulta possibile adempiere all’obbligo della nuova disciplina, si reputa che per tale fattispecie non possa trovare applicazione il nuovo obbligo.
In aggiunta, si pensi al caso dell’irrilevanza fiscale riservata alle “altre spese” anche non documentabili, in occasione delle trasferte, nei limiti giornalieri di 15,49 euro (o 25,82 se all’estero), come lavanderia, parcheggio e mance. Le recenti modifiche parrebbero estendere gli obblighi di tracciabilità anche a dette spese di modico valore: la ratio legislativa di semplificazione degli oneri documentali, tuttavia, ne individua un’ipotesi di deroga.