L’obbligo di ricollocazione del lavoratore divenuto inidoneo trova fondamento nell’articolo 2103 del codice civile, che impone al datore di lavoro di adibire il dipendente a mansioni equivalenti o, in mancanza, anche inferiori.

Su questo quadro interviene la giurisprudenza con la Ordinanza 28 gennaio 2026, n. 1907 della Corte di Cassazione, che chiarisce un punto spesso controverso nella prassi.

La Corte afferma che il lavoratore, anche se trasferito ad altra sede a seguito di inidoneità alla mansione per infortunio o malattia, mantiene il diritto all’indennità di trasferta quando la prestazione è svolta fuori dal Comune di assunzione.

Il principio è netto: non rileva la causa dello spostamento, ma la modalità con cui la prestazione viene resa. Se l’invio è temporaneo, si configura trasferta e l’indennità prevista dal CCNL deve essere riconosciuta.

Da qui una conseguenza operativa chiara: non è corretto escludere l’indennità sostenendo che il trasferimento è imposto da ragioni sanitarie. La funzione della trasferta è compensativa del disagio dello spostamento, non dipende dalla motivazione organizzativa o personale.

In sintesi, la Ordinanza 28 gennaio 2026, n. 1907 della Corte di Cassazione rafforza un principio centrale: la tutela del lavoratore inabile non può tradursi in una riduzione del trattamento economico. Conta dove e come si lavora, non perché si è stati spostati.