La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sesta Sezione, sentenza 22 ottobre 2026, causa C-420/24)ha stabilito che il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere un luogo di lavoro diverso dalla sede abituale, su ordine del datore di lavoro, costituisce orario di lavoro ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE. Questo principio si applica anche se gli spostamenti avvengono al di fuori del normale orario lavorativo e se esiste una sede contrattuale fissa. Il fattore decisivo è che il lavoratore è soggetto alle direttive aziendali e non può disporre liberamente del proprio tempo. La Corte ha comunque precisato che la retribuzione di tali ore resta di competenza del diritto nazionale.