La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 30 maggio 2025, n. 14584, ha affrontato il tema dell’opposizione a verbale ispettivo in materia di obbligazioni contributive, chiarendo alcuni principi rilevanti per i datori di lavoro.
Secondo i giudici, qualora nel corso di un accertamento ispettivo non venga fornito un riscontro documentale delle trasferte e delle spese sostenute dai lavoratori, l’Amministrazione è pienamente legittimata a disconoscere l’esonero contributivo. Non è infatti sufficiente produrre semplici moduli autorizzativi interni, in assenza di pezze giustificative idonee a comprovare le spese effettivamente sostenute.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che un’eventuale durata eccessiva del procedimento ispettivo non incide sulla validità dell’accertamento. Si tratta infatti di un vizio meramente formale, che non rileva nel giudizio sull’an della pretesa contributiva, ossia sull’esistenza stessa dell’obbligazione contributiva.
Con questa decisione, la Cassazione ribadisce l’importanza della tracciabilità documentale delle spese per trasferte e rimborsi, sottolineando che la mancanza di giustificativi non solo può comportare la perdita dei benefici contributivi, ma rende inattaccabile l’operato dell’Amministrazione in sede giudiziale.