Con l’ordinanza n. 24148 del 28 agosto 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha riaffermato un principio ormai consolidato in materia di fiscalità e contribuzione dei lavoratori trasfertisti, chiarendo che i rimborsi per vitto e alloggio non sono esenti, nemmeno parzialmente, e devono essere assoggettati a contribuzione secondo le regole dell’art. 51, comma 6, del TUIR.

La vicenda
La causa trae origine da un contenzioso tra una società del settore del montaggio industriale e l’INPS, che aveva contestato l’omessa inclusione, nella base imponibile contributiva, delle somme relative a vitto, alloggio e trasferte dei dipendenti inviati in cantieri fuori sede.
L’Istituto aveva qualificato tali lavoratori come trasfertisti abituali, non come dipendenti in trasferta occasionale, applicando quindi il regime dell’art. 51, comma 6, TUIR, che prevede l’imponibilità del 50% dell’indennità percepita.
La società ricorrente, invece, sosteneva che le spese erano sostenute direttamente dall’impresa tramite carte aziendali e non rappresentavano né compensi in natura né rimborsi a favore del lavoratore.

La decisione della Cassazione
Dopo la conferma da parte del Tribunale di Forlì e della Corte d’Appello di Bologna, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando i criteri già fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27093/2017 e ribaditi dall’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016.

Per qualificare un lavoratore come trasfertista devono concorrere tre condizioni:

  1. assenza dell’indicazione della sede di lavoro nel contratto;
  2. svolgimento di attività caratterizzata da mobilità continua;
  3. corresponsione di un’indennità fissa, indipendente dalle singole trasferte.

In presenza di questi requisiti, trova applicazione solo il regime del comma 6 dell’art. 51 TUIR, che costituisce una disciplina speciale e alternativa rispetto a quella prevista per le trasferte occasionali dal comma 5.

 Il principio affermato
La Cassazione ribadisce che i due regimi — comma 5 e comma 6 dell’art. 51 TUIR — non sono cumulabili.
Il lavoratore trasfertista non può beneficiare delle esenzioni previste per le trasferte temporanee, poiché l’imponibilità ridotta al 50% rappresenta già una forma di agevolazione fiscale e contributiva.
Consentire ulteriori esclusioni, osserva la Corte, comporterebbe una duplicazione del beneficio e un indebito vantaggio per l’azienda, svuotando di contenuto la ratio della norma.

 Sintesi finale
L’ordinanza n. 24148/2025 consolida l’orientamento secondo cui le indennità dei trasfertisti vanno sempre considerate parzialmente imponibili, anche quando le spese sono sostenute direttamente dal datore di lavoro.
Una pronuncia che rafforza la chiarezza applicativa per imprese e consulenti, delineando una netta distinzione tra trasferte occasionali (comma 5) e trasferte sistematiche (comma 6), con un unico obiettivo: garantire omogeneità di trattamento e certezza contributiva.