agosto sospende molti termini fiscali, ma non tutto. Restano fuori soprattutto le rate successive degli avvisi bonari già in corso e le scadenze proprie delle definizioni agevolate.
| Periodo | Cosa si sospende / differisce | Riferimento |
| 1-20 agosto | Adempimenti fiscali e versamenti con F24 in scadenza nel periodo, pagabili entro il 20 agosto senza maggiorazioni | art. 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 |
| 1-31 agosto | Invio di avvisi bonari, controlli automatizzati/formali, tassazione separata e lettere di compliance | art. 10, D.Lgs. 1/2024 |
| 1 agosto-4 settembre | Pagamento delle somme da avvisi bonari e prima rata; il termine riparte dal 5 settembre | art. 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016 |
| 1 agosto-4 settembre | Trasmissione di documenti e informazioni richiesti dal Fisco | art. 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 |
| Nessuna sospensione | Rate successive alla prima degli avvisi bonari già rateizzati | Agenzia Entrate – rateazione comunicazioni |
| Nessuna sospensione | Definizioni agevolate: la Rottamazione-quinquies segue le proprie scadenze, con prima/unica rata al 31 luglio 2026 | Agenzia Entrate-Riscossione – Rottamazione-quinquies |