Con la risposta a interpello n. 170 del 24 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale degli atti di trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari quando questi ultimi siano a loro volta trust.

📌 Contesto normativo

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha modificato il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introducendo l’art. 4-bis che disciplina in modo specifico l’imposizione fiscale sulle successioni e donazioni nei trust.

⚖️ Principi chiave

  • L’imposta sulle donazioni si applica al momento del trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari.
  • Questo vale anche se i beneficiari sono trust successivi, non solo persone fisiche.
  • Le aliquote e franchigie si calcolano in base al rapporto tra disponente e beneficiario (ai sensi degli artt. 7 e 56 del D.Lgs. n. 346/1990).

🏠 Beni immobili

In caso di trasferimento di immobili, si applicano:

  • l’imposta di donazione,
  • l’imposta ipotecaria e
  • l’imposta catastale in misura proporzionale.

Il valore dei beni trasferiti dev’essere calcolato alla data del trasferimento, tenendo conto di eventuali esenzioni o agevolazioni.

📄 Documenti di riferimento