Pubblicate con la circolare 67 del 10 giugno 2022  , contenente i codici ATECO autorizzati, le istruzioni sull’esonero contributivo per il settore turismo e terme.

Si ricorderà che Decreto sostegni ter DL 4 /2022 aveva previsto  molte  misure  riservate al settore del turismo e terme, che ha risentito particolarmente della  pandemia  COVID 19.  Per  la salvaguardia dell’occupazione  in particolare era stato  riproposto l’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo determinato nelle imprese del settore già  introdotto nel 2020 con il cosiddetto decreto Agosto (n. 104 2020).

La misura  prevede:

  •  lo sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro  privati
  •  limitatamente al periodo dei contratti stipulati  tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2022, di durata massima  tre mesi,
  • per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali:
  • con esclusione  dei  premi  e  contributi dovuti all’INAIL,
  • nel limite massimo di un importo di esonero pari  a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche  nei  casi  di trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato  successiva alla data di entrata in vigore del decreto. In questo caso la durata dell’agevolazione è di 6 mesi.

Lo sgravio e’  cumulabile con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  vigenti.