Auto in uso promiscuo: gli optional a carico del dipendente non riducono la tassazione
Con la risposta all’interpello n. 233 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i costi per optional non inclusi nelle tabelle ACI non abbassano il valore del fringe benefit da tassare secondo l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. Pertanto, se il dipendente paga per optional aggiuntivi, tali somme devono essere detratte dall’importo netto in busta paga.
Riferimenti normativi essenziali:
- Art. 51, comma 1–3, TUIR: principio di tassazione onnicomprensiva per redditi da lavoro.
- Art. 9, TUIR: criterio del valore normale per beni/servizi ceduti ai lavoratori.
- Circolare Agenzia Entrate n. 326/1997, par. 2.3.2.1: valore forfetario dei veicoli in uso promiscuo basato su Tabelle ACI, indipendente da percorrenza reale e costi extra.
- Legge di Bilancio 2025, art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024: introduzione di tassazione agevolata (50%, 20%, 10%) per veicoli elettrici/ibridi usati in modo promiscuo.
- D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, art. 6, comma 2-bis (convertito nella Legge n. 60/2025): mantenimento della disciplina precedente per veicoli usati in modo promiscuo nel periodo transitorio.
In sintesi:
- Il fringe benefit su auto in uso promiscuo si calcola forfettariamente con le tabelle ACI.
- Pagamenti del dipendente per optional non inclusi non riducono il valore tassabile.
- I dipendenti dovranno pagare tali costi a parte (detraibili solo dal netto, non dalla base imponibile).