L’Inail, con news del 15 maggio 2021, ha reso disponibile on line il nuovo documento tecnico-operativo, elaborato in data 12 maggio 2021 dall’Istituto con i Ministeri del lavoro e della salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, che fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro, utili anche per chiarire alcuni dubbi.

Il documento ribadisce, innanzitutto, che la vaccinazione anti-COVID in azienda rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione rimane in capo al Servizio sanitario regionale, e che l’intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al virus per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio. Compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con l’avvio della vaccinazione degli under 60. I piani aziendali di adesione, in particolare, devono essere inviati alle aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le indicazioni ad interim approvate l’8 aprile 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nella nuova pubblicazione è riprodotto anche il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale, al quale possono aderire più imprese. Infatti, i datori di lavoro possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In entrambi i casi i costi sono a carico delle aziende, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, che è assicurata dal Servizio sanitario regionale.

Sulla base di specifici quesiti delle Regioni sono stati elaborati criteri quantitativi e qualitativi, che permetteranno loro di valutare le priorità per i piani aziendali sulla base della disponibilità dei vaccini. Il criterio quantitativo, privilegiando la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, sia nell’ottica dell’efficienza e velocizzazione della campagna vaccinale sia in quella della solidarietà, consentirà l’accesso alla vaccinazione a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio. Tale criterio tende a facilitare l’accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, semplificando inoltre l’organizzazione della campagna.

Il nuovo documento tecnico fornisce anche alcuni criteri qualitativi utili a definire le priorità, nel rispetto del principio di tutela dei lavoratori a maggior rischio di contagio da Sars-CoV-2. I diversi settori di attività, in particolare, sono suddivisi in 3 macro-gruppi, sulla base della classificazione del rischio, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione contenuti nel documento tecnico dell’Inail approvato dal Comitato tecnico scientifico il 9 aprile 2020, insieme ai dati delle denunce di infortunio da COVID-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi. Nelle 3 tabelle, articolate in ordine alfanumerico per codice ATECO, sono inoltre evidenziati alcuni settori già vaccinati o in corso di vaccinazione, come quelli degli operatori sanitari, dell’istruzione, delle forze dell’ordine e della difesa. Le Regioni potranno valutare ulteriormente i piani anche sulla base del contesto produttivo territoriale e dell’analisi epidemiologica dei focolai osservati in oltre un anno di pandemia.

Il Garante privacy, con provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021, ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro (in allegato al provvedimento), per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.

Viene chiarito che la realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo del 6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.

Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anch’esso disponibile sul sito del Garante. Infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.

Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione, così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.