L’INAIL ha aggiornato le indicazioni sui ricorsi riportate nei verbali ispettivi, adeguandole alla nuova disciplina introdotta dall’articolo 2 della Legge n. 203/2024, che ha modificato il D.P.R. n. 314/2001 in materia di ricorsi contro l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi.

Le istruzioni operative sono state fornite con la Circolare INAIL n. 4 del 29 gennaio 2025, con cui l’Istituto ha chiarito che, dal 12 gennaio 2025, i ricorsi in materia tariffaria non sono più decisi dal Consiglio di amministrazione INAIL, ma dalle strutture territoriali competenti: Direzioni regionali, Sede regionale di Aosta e Direzioni provinciali di Trento e Bolzano.

La novità principale riguarda l’individuazione corretta dell’atto da impugnare. In materia tariffaria, infatti, il ricorso non va presentato contro il verbale ispettivo in sé, ma contro il successivo provvedimento INAIL di liquidazione dei premi, delle sanzioni e delle somme aggiuntive. Il termine resta di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento e la presentazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Nei nuovi verbali viene inoltre distinta meglio la tipologia di contenzioso: ricorsi tariffari davanti alle strutture INAIL, contestazioni sull’inquadramento gestionale da rivolgere all’INPS, controversie sulle retribuzioni imponibili davanti al giudice ordinario e questioni sulla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro davanti agli organi competenti.

Il punto operativo è rilevante anche ai fini del DURC: un ricorso presentato correttamente può incidere sulla regolarità contributiva, mentre un’impugnazione errata o inammissibile rischia di non produrre alcun effetto utile. Per aziende e professionisti diventa quindi essenziale leggere con attenzione le avvertenze del verbale e scegliere il rimedio corretto in base alla natura dell’addebito.

Circolare n 4_26 gennaio 2026