Quando c’è l’ obbligo di sottoporre i dipendenti a visite mediche periodiche?

Come ribadito dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), le visite mediche periodiche ai lavoratori devono essere effettuate sempre nei seguenti casi:

  1. a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e’ destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  2. b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  3. c) visita medica su richiesta del lavoratore:  nel caso in cui il medico competente la ritenga necessaria al fine di valutare eventuali peggioramenti causati dall’ attività lavorativa. La finalità della visita sanitaria di controllo è sempre quella di esprimere il giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica;
  4. d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla nuova mansione specifica;
  5. e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Con quale periodicità (scadenza) bisogna sottoporre i lavoratori a visita medica?

La periodicità (scadenza) delle visite di sorveglianza sanitaria, nel caso in cui non sia definita esplicitamente dalla legge, deve considerarsi di un anno.

Periodicità delle visite mediche del medico competente La frequenza della periodicità può essere modificata dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità delle visite mediche di sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.