Con la delibera ANAC n. 478 del 26/11/2025 le imprese sono chiamate a rafforzare in modo concreto le procedure di whistleblowing, con ricadute dirette sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Il whistleblowing, disciplinato a livello europeo dalla Direttiva UE 2019/1937 e recepito in Italia con il D.Lgs. n. 24/2023, tutela chi segnala illeciti o violazioni garantendo riservatezza e protezione da ritorsioni. Gli obblighi riguardano, nel settore privato, in particolare le aziende con più di 50 dipendenti.

La delibera ANAC interviene in modo puntuale su canali di segnalazione, procedure, codice di comportamento, gruppi societari e Modello 231. Per gli enti che hanno adottato il MOG, l’adeguamento diventa di fatto imprescindibile.

Il Modello deve prevedere un canale interno sicuro, il divieto espresso di ritorsioni e di ostacoli alla segnalazione, nonché un sistema disciplinare coerente con le violazioni accertate anche dall’ANAC. Le procedure devono indicare chiaramente il destinatario delle segnalazioni, le modalità di gestione e le tutele del segnalante, con obbligo di presa in carico entro sette giorni e di comunicazione degli esiti.

Nel settore privato è previsto anche il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, alle quali vanno comunicate le procedure adottate e i relativi aggiornamenti. L’ANAC raccomanda inoltre un unico canale per le segnalazioni relative sia al Modello 231 sia al D.Lgs. 24/2023, per evitare duplicazioni e inefficienze.

In questo quadro l’Organismo di Vigilanza assume un ruolo centrale. Pur potendo l’ente individuare altri destinatari, l’ODV resta il soggetto naturalmente deputato a ricevere e gestire le segnalazioni, oltre a vigilare sull’effettivo aggiornamento del Modello. Da qui l’esigenza di una diffusione capillare del MOG, anche tramite il sito aziendale, e di una formazione periodica del personale.

Il Modello deve inoltre disciplinare in modo chiaro il divieto di ritorsione, intesa anche come comportamento solo tentato, secondo la definizione dell’art. 2 del D.Lgs. 24/2023, e prevedere sanzioni per chi viola la normativa sul whistleblowing, incluse le ipotesi di mancata istituzione dei canali, gestione inadeguata delle segnalazioni o violazione della riservatezza. Restano sanzionabili anche le segnalazioni dolosamente infondate o gravemente colpose.

Alla luce della delibera ANAC n. 478/2025, l’aggiornamento del Modello 231 non è più una scelta organizzativa neutra, ma uno snodo essenziale per la prevenzione del rischio e per la tutela effettiva del segnalante, con un rafforzamento significativo delle funzioni attribuite all’Organismo di Vigilanza.