In riferimento al Bonus 2025 per le lavoratrici madri con due figli introdotto dall’articolo 7 del Decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95 (cosiddetto Decreto Omnibus 2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2025 e Bonus mamme per le lavoratrici con tre o più figli, che resta applicabile essendo previsto dall’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), confermato per l’anno 2025 dall’articolo 1, comma 15, della Legge 30 dicembre 2024, n. 214 (Legge di Bilancio 2025).
BONUS 2025 PER LE LAVORATRICI MADRI CON DUE FIGLI
I requisiti per beneficiare del bonus per le “lavoratrici madri” (2 figli) sono i seguenti:
- essere madri di almeno due figli;
- avere un reddito da lavoro (dipendente o autonomo) non superiore a € 40.000 annui (anno 2025);
- il figlio minore deve avere meno di 10 anni al momento della fruizione;
- svolgere effettiva attività lavorativa nel periodo di riferimento (ogni mese o frazione di mese utile dà diritto al bonus).
L’importo e la durata del beneficio consistono in un contributo economico di € 40 mensili per ciascun mese o frazione di mese di lavoro effettivo, fino a un massimo annuo di € 480.
Per il 2025 il bonus viene erogato una tantum sotto forma di integrazione al reddito. Il Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 è stato convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2025 n. 118.
L’INPS ha già emanato il Messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025 che fornisce alcune indicazioni operative in merito al beneficio per le lavoratrici madri con tre o più figli, ma non contiene ancora le istruzioni per il bonus due figli.
Infatti, non risultano ancora pubblicate le istruzioni complete né il decreto ministeriale attuativo che deve definire tutte le modalità operative (domanda, erogazione, calcolo) per l’anno 2025.
1.Modalità operative
Le modalità di richiesta e di erogazione sono demandate a un apposito provvedimento INPS da emanarsi entro il 30 novembre 2025, in applicazione dell’articolo 7, comma 5, del Decreto n. 95/2025.
1.In attesa delle istruzioni definitive, il funzionamento sarà il seguente:
2.la domanda dovrà essere presentata telematicamente all’INPS (tramite SPID, CIE o CNS) direttamente dalla lavoratrice;
3.l’Istituto verificherà il possesso dei requisiti (numero dei figli, reddito, attività lavorativa);
4.l’erogazione avverrà in un’unica soluzione entro dicembre 2025, mediante accredito diretto sul conto corrente indicato nella domanda;
5.il beneficio non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, trattandosi di una misura assistenziale e non di un elemento retributivo.
2.Coordinamento con altri benefici
1.Il bonus 2025 per le lavoratrici madri con due figli non è cumulabile con altri incentivi che comportino un abbattimento integrale della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.
2.In alternativa, le lavoratrici madri con tre o più figli possono beneficiare dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, confermato per il 2025 e tuttora operativo.
BONUS 2025 PER LE LAVORATRICI MADRI CON TRE O PIÙ FIGLI
Le lavoratrici madri con tre o più figli possono già beneficiare dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 180, della Legge n. 213/2023, confermato anche per il 2025. Tale disposizione istituisce un esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli, con figlio più piccolo di età inferiore a 18 anni.
I requisiti per beneficiare del bonus per le “lavoratrici madri” (3 figli) sono i seguenti:
1.essere lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, incluso anche il part-time e l’apprendistato;
2.rientrare nel periodo di applicazione compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026;
3.avere tre o più figli, con figlio più piccolo di età inferiore a 18 anni.
L’esonero contributivo per le lavoratrici madri con tre o più figli è stato introdotto dall’art. 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 e confermato per il 2025 dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 214.
Le istruzioni operative sono contenute nel Messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025.
1.Misura e durata del beneficio
1.l’esonero copre il 100 % della quota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico della lavoratrice madre;
2.il limite massimo annuo è pari a € 3.000, riparametrabile su base mensile (≈ € 250 al mese) per ciascun rapporto di lavoro;
3.la decorrenza parte dal mese in cui sussistono i requisiti (es. nascita del figlio o trasformazione del contratto a tempo indeterminato) e termina al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo o comunque al 31 dicembre 2026.
2.Modalità operative
1.l’esonero è riconosciuto direttamente in busta paga dal datore di lavoro, che espone l’agevolazione nel flusso mensile Uniemens;
2.la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del numero di figli e dei rispettivi codici fiscali;
3.il datore di lavoro verifica la sussistenza dei requisiti e applica l’esonero fino al limite di € 3.000 annui pro-quota;
4.l’esonero non concorre alla formazione del reddito imponibile e non incide sul calcolo delle prestazioni pensionistiche, poiché i contributi figurativi restano accreditati per intero all’assicurata.
3.Coordinamento con altri benefici
- l’esonero madri (3 o più figli) è alternativo al bonus 2025 per madri con 2 figli previsto dall’art. 7 del Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95, convertito dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118; le due misure non possono essere cumulate;
- non è cumulabile con altri esoneri che azzerino la quota IVS a carico della lavoratrice;
- l’esonero rimane in vigore fino al 31 dicembre 2026 e rappresenta la misura strutturale di riferimento per le lavoratrici madri con tre o più figli.
Tabella riepilogativa: TABELLA
Fonti ufficiali
- Decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95 – art. 7 (Bonus mamme 2025).
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – art. 1, comma 180 (esonero contributivo per madri con ≥ 3 figli).
- Legge 30 dicembre 2024, n. 214 – conferma per il 2025.
- Portale INPS – prossima pubblicazione delle istruzioni attuative.