Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono avvalersi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per il proprio funzionamento.
La riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021) distingue diverse tipologie di co.co.co., alle quali si applicano regole differenti sotto il profilo civilistico, previdenziale, fiscale e degli adempimenti amministrativi.

1.Tipologie di collaborazioni coordinate e continuative
1.1 Collaboratore coordinato e continuativo sportivo

Chi rientra in questa tipologia (esempi concreti)
Sono collaboratori sportivi coloro che svolgono, verso corrispettivo, mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, secondo i regolamenti degli enti affilianti.
In una ASD con scuderia, rientrano tipicamente:

  • istruttore di equitazione;
  • allenatore;
  • preparatore atletico;
  • tecnico sportivo tesserato;
  • direttore tecnico;
  • figure assimilate previste dai regolamenti federali.

Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Inquadramento giuridico

  • Lavoratore sportivo ex art. 25 D.Lgs. n. 36/2021
  • Forma contrattuale “comune” nel dilettantismo: co.co.co. ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Presunzione di co.co.co. se:
    • prestazione continuativa non oltre 24 ore settimanali (escluse manifestazioni sportive);
    • coordinamento tecnico-sportivo secondo i regolamenti federali (art. 28 D.Lgs. 36/2021).

Trattamento previdenziale

  • Iscrizione alla Gestione separata INPS
  • Contributi dovuti solo sulla parte di compenso eccedente 5.000 euro annui
  • Ripartizione:
    • 2/3 committente
    • 1/3 collaboratore
  • Applicazione del massimale contributivo annuale
  • Agevolazione fino al 31/12/2027: imponibile previdenziale ridotto del 50%

Trattamento fiscale (IRPEF)

  • Redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 TUIR)
  • Franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui (art. 36, comma 6, TUIR)
  • Oltre tale soglia:
    • tassazione ordinaria IRPEF
    • addizionali regionali e comunali
  • Obbligo di autocertificazione dei compensi percepiti (art. 36, comma 6-bis, TUIR)

 1.2 Collaboratore coordinato e continuativo amministrativo-gestionale
Chi rientra in questa tipologia (esempi concreti)
Svolge attività non sportive, ma indispensabili al funzionamento dell’ASD.
In una ASD con scuderia, possono rientrare:

  • addetto alla segreteria;
  • soggetto che cura iscrizioni, tesseramenti e rapporti con federazioni;
  • addetto alla contabilità di base e alla cassa;
  • soggetti che svolgono attività organizzative non professionali;
  • artiere di scuderia o personale operativo solo se l’attività è qualificabile come amministrativo-gestionale e non sportiva né subordinata.

Inquadramento giuridico

  • Art. 37 D.Lgs. n. 36/2021
  • Co.co.co. ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Requisiti:
    • oggetto amministrativo-gestionale;
    • attività non professionale;
    • coordinamento e continuità;
    • assenza di subordinazione.

Trattamento previdenziale

  • Iscrizione alla Gestione separata INPS
  • Contributi dovuti:
    • solo sulla parte eccedente 5.000 euro annui
  • Ripartizione:
    • 2/3 committente
    • 1/3 collaboratore
  • Applicazione del massimale contributivo
  • Riduzione del 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31/12/2027

Trattamento fiscale (IRPEF)

  • Redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 TUIR)
  • Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui
  • Tassazione ordinaria sulla parte eccedente
  • Necessaria autocertificazione del collaboratore

1.3 Amministratore e Presidente di ASD e SSD
Chi rientra in questa tipologia (esempi concreti)

  • Presidente dell’ASD;
  • componenti del consiglio direttivo;
  • amministratori della SSD;
  • soggetti con poteri di rappresentanza e gestione.

In una ASD con scuderia:

  • presidente che gestisce i rapporti con enti, proprietari dei cavalli, federazioni;
  • amministratore che coordina l’organizzazione generale della struttura.

Inquadramento giuridico – Natura del rapporto

  • Rapporto di tipo societario
  • Art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. – (Cassazione, sentenza n. 1545/2017)
  • Non necessita di contratto
  • Non necessita di SilCob

Trattamento previdenziale

  • Iscrizione obbligatoria alla Gestione separata INPS
  • Nessuna soglia di esenzione
  • Contributi dovuti sull’intero compenso
  • Applicazione del massimale contributivo
  • Non si applicano le agevolazioni del lavoro sportivo

Trattamento fiscale (IRPEF)

  • Redditi assimilati a lavoro dipendente
  • Nessuna franchigia fiscale

Tabella Riassuntiva