Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono avvalersi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per il proprio funzionamento.
La riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021) distingue diverse tipologie di co.co.co., alle quali si applicano regole differenti sotto il profilo civilistico, previdenziale, fiscale e degli adempimenti amministrativi.
1.Tipologie di collaborazioni coordinate e continuative
1.1 Collaboratore coordinato e continuativo sportivo
Chi rientra in questa tipologia (esempi concreti)
Sono collaboratori sportivi coloro che svolgono, verso corrispettivo, mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, secondo i regolamenti degli enti affilianti.
In una ASD con scuderia, rientrano tipicamente:
- istruttore di equitazione;
- allenatore;
- preparatore atletico;
- tecnico sportivo tesserato;
- direttore tecnico;
- figure assimilate previste dai regolamenti federali.
Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Inquadramento giuridico
- Lavoratore sportivo ex art. 25 D.Lgs. n. 36/2021
- Forma contrattuale “comune” nel dilettantismo: co.co.co. ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Presunzione di co.co.co. se:
- prestazione continuativa non oltre 24 ore settimanali (escluse manifestazioni sportive);
- coordinamento tecnico-sportivo secondo i regolamenti federali (art. 28 D.Lgs. 36/2021).
Trattamento previdenziale
- Iscrizione alla Gestione separata INPS
- Contributi dovuti solo sulla parte di compenso eccedente 5.000 euro annui
- Ripartizione:
- 2/3 committente
- 1/3 collaboratore
- Applicazione del massimale contributivo annuale
- Agevolazione fino al 31/12/2027: imponibile previdenziale ridotto del 50%
Trattamento fiscale (IRPEF)
- Redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 TUIR)
- Franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui (art. 36, comma 6, TUIR)
- Oltre tale soglia:
- tassazione ordinaria IRPEF
- addizionali regionali e comunali
- Obbligo di autocertificazione dei compensi percepiti (art. 36, comma 6-bis, TUIR)
1.2 Collaboratore coordinato e continuativo amministrativo-gestionale
Chi rientra in questa tipologia (esempi concreti)
Svolge attività non sportive, ma indispensabili al funzionamento dell’ASD.
In una ASD con scuderia, possono rientrare:
- addetto alla segreteria;
- soggetto che cura iscrizioni, tesseramenti e rapporti con federazioni;
- addetto alla contabilità di base e alla cassa;
- soggetti che svolgono attività organizzative non professionali;
- artiere di scuderia o personale operativo solo se l’attività è qualificabile come amministrativo-gestionale e non sportiva né subordinata.
Inquadramento giuridico
- Art. 37 D.Lgs. n. 36/2021
- Co.co.co. ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Requisiti:
- oggetto amministrativo-gestionale;
- attività non professionale;
- coordinamento e continuità;
- assenza di subordinazione.
Trattamento previdenziale
- Iscrizione alla Gestione separata INPS
- Contributi dovuti:
- solo sulla parte eccedente 5.000 euro annui
- Ripartizione:
- 2/3 committente
- 1/3 collaboratore
- Applicazione del massimale contributivo
- Riduzione del 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31/12/2027
Trattamento fiscale (IRPEF)
- Redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 TUIR)
- Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui
- Tassazione ordinaria sulla parte eccedente
- Necessaria autocertificazione del collaboratore
1.3 Amministratore e Presidente di ASD e SSD
Chi rientra in questa tipologia (esempi concreti)
- Presidente dell’ASD;
- componenti del consiglio direttivo;
- amministratori della SSD;
- soggetti con poteri di rappresentanza e gestione.
In una ASD con scuderia:
- presidente che gestisce i rapporti con enti, proprietari dei cavalli, federazioni;
- amministratore che coordina l’organizzazione generale della struttura.
Inquadramento giuridico – Natura del rapporto
- Rapporto di tipo societario
- Art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. – (Cassazione, sentenza n. 1545/2017)
- Non necessita di contratto
- Non necessita di SilCob
Trattamento previdenziale
- Iscrizione obbligatoria alla Gestione separata INPS
- Nessuna soglia di esenzione
- Contributi dovuti sull’intero compenso
- Applicazione del massimale contributivo
- Non si applicano le agevolazioni del lavoro sportivo
Trattamento fiscale (IRPEF)
- Redditi assimilati a lavoro dipendente
- Nessuna franchigia fiscale