La Legge di bilancio 2022 del 30/12/2021 n.  234, in vigore dal 1° gennaio 2022 , tra le principali novità del testo si segnala la revisione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e delle detrazioni da lavoro dipendente e per redditi assimilati, oltre alla modifica dei requisiti di spettanza nel 2022 del Bonus Irpef di 100 euro, il cosiddetto “Ex Bonus Renzi”.

Quest’ultima misura, introdotta a partire dal 1° luglio 2020 e riservata ai contribuenti con un reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro fino al 31.12.2021, si concretizza in un credito d’imposta (detto anche “trattamento integrativo”) pari a 1.200 euro netti annui (100 euro medi mensili) riconosciuti in via automatica dal sostituto d’imposta in busta paga. Sempre fino al 31/12/2022, coloro che si collocavano nella fascia di reddito superiore a 28 mila ma non eccedente i 40 mila euro, avevano diritto ad una detrazione aggiuntiva, la cosiddetta “ulteriore detrazione”, anch’essa oggetto di modifica ad opera della Legge di Bilancio 2022.

MA DAL 1 gennaio 2022 LE COSE CAMBIANO!

 

L’articolo 1 comma 3 della Legge di Bilancio, con effetto dal 1° gennaio 2022, riduce a 15 mila, da 28 mila euro il limite di reddito complessivo necessario per ottenere il trattamento integrativo pari a 1.200 euro netti annui, e modifica il pagamento netto del trattamento integrativo da 15 mila a 28 mila nei seguenti termini:

  • il requisito per cui il trattamento integrativo è riconosciuto a patto che l’IRPEF lorda (calcolata rispetto ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati) sia di importo superiore alle detrazioni da lavoro dipendente
  • a patto che la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all’IRPEF lorda ancora da pagare, abbattuta dalle detrazioni da lavoro dipdente
    • Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all’articolo 12 comma 1 del TUIR, in parte dal 3/2022 percepite attraverso un bonifico diretto da parte dell’INPS (ASSEGNO UNICO UNIVERSALE);
    • Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all’articolo 13 comma 1 del TUIR;
    • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari di ogni specie (articolo 15 comma 1 lettera a del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
    • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1 lettera b del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
    • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1-ter del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
    • Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (articolo 15 comma 1 lettera c TUIR), per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis TUIR), nonché “di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative” per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

 

Di conseguenza, soltanto se l’IRPEF da pagare è inferiore alla somma delle detrazioni appena citate, spetta il trattamento integrativo, e quest’ultimo non sarà  riconosciuto in misura “piena” pari a 1.200 euro netti annui (come avviene per chi ha un reddito complessivo fino a 15 mila euro) ma sarà “determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda”, comunque nel rispetto del tetto massimo di 1.200 euro.

DI CONSEGUENZA, ESSENDO L’ERGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO  (EX BONUS RENZI), PER REDDITI LTRE I 15.000 EURO,  LEGATO A FATTORI CHE IL DATORE DI LVAORO NON E’ IN GRADO DI CONOSCERE (COME DETRAZIONI PER LE SPESE SANITARIE O PER INTERTSSI PASSIVI SUI MUTUI……), SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI SOSPENDERENE L’EROGAZIONE DAL 1 GENNAIO 2022, CHIEDENDO AL LAVORATORE DI COMIPLARE IL MODULO ALLEGATO, E DI CHIEDERE L’EVENTUALE PAGAMENTO DEL BONUS, ATTRAVERSO IL MODELLO 730 IN FASE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SE SPETTANTE.

 

Ex Bonus Renzi_Trattamento_integrativo_2022