LA LEGGE DI BILANCIO 2026 (199/2025) E LE IMPOSTE SOSTITUTIVE IRPEF COMMI 7-10-11, AUMENTI SALARIALI E LAVORO MAGGIORAZIONI LEGATE AL LAVORO.
Le due novità nascono con la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 – Legge di Bilancio 2026, che introduce alcune imposte sostitutive dell’IRPEF sugli aumenti dei salari e per determinate tipologia di lavoro dei lavoratori dipendenti per l’anno 2026.
Nello specifico sono:
- 5% sugli aumenti retributivi derivanti da rinnovi dei CCNL
- 15% su alcune maggiorazioni legate al lavoro (straordinari particolari, notturno, festivo, turni).
Nel comma 18 è prevista una disciplina diversa speciale per il turismo e somministrazione alimenti e bevande, che qui non verrà valutata a cui si applica comunque un trattamento integrativo speciale.
Ora vediamole in modo chiaro.
1.Imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti contrattuali
La norma è contenuta nell’art. 1, comma 7, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
La regola è questa:
solo gli aumenti dello stipendio che saranno erogati nel 2026 derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, solo se pagati dal gennaio a dicembre 2026, non sono tassati con l’IRPEF ordinaria ma solo con una imposta sostitutiva del 5%.
Condizione principale:
il lavoratore deve avere avuto reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 33.000 €.
2.Imposta sostitutiva del 15% su straordinari e maggiorazioni
La seconda misura è prevista dall’art. 1, commi 10 e 11 della Legge n. 199/2025.
La regola è questa:
Qui la legge stabilisce che alcune maggiorazioni retributive legate all’organizzazione del lavoro sono tassate con imposta sostitutiva IRPEF del 15%.
L’imposta sostitutiva del 15% si applica solo alle maggiorazioni e indennità, non alla retribuzione ordinaria né alla quota base dello straordinario
In particolare riguardano:
- maggiorazioni per lavoro notturno
- maggiorazioni per lavoro festivo
- maggiorazioni lavoro nel giorno di riposo settimanale
- indennità e maggiorazioni per lavoro a turni
- alcune indennità collegate a queste prestazioni.
Sono esclusi i compensi che, pur denominati maggiorazioni o indennità, sostituiscono la retribuzione ordinaria.
Condizioni principali:
- reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 40.000 €
- limite di importo agevolato 1.500 € annui per queste maggiorazioni.
Entrambe sono imposte sostitutive dell’IRPEF e delle addizionali e verranno applicate direttamente dal datore di lavoro, come previsto dalla legge, in qualità di sostituto d’imposta, salvo rinuncia del lavoratore, in sede di conguaglio il sostituto d’imposta verifica il possesso dei requisiti reddituali e, in caso di superamento delle soglie, applica la tassazione ordinaria recuperando l’imposta sostitutiva eventualmente applicata.
LE DETRAZIONI E IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO NEL 2026
Accanto alle nuove imposte sostitutive sugli aumenti contrattuali e su alcune maggiorazioni retributive, la disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti continua a prevedere specifici strumenti di riduzione dell’IRPEF attraverso il trattamento integrativo e le ulteriori detrazioni fiscali.
Il sistema attualmente applicabile deriva dal Decreto-Legge 5 febbraio 2020 n. 3, successivamente modificato dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) e coordinato con le detrazioni per lavoro dipendente previste dall’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR).
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce tali benefici direttamente in busta paga, salvo diversa richiesta del lavoratore o verifica finale in sede di conguaglio fiscale.
In base alla normativa vigente, il beneficio fiscale varia in funzione del reddito complessivo del lavoratore.
Per i lavoratori con reddito complessivo fino a 15.000 euro annui, spetta il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Il beneficio è riconosciuto a condizione che l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente sia superiore alle detrazioni spettanti.
Per i lavoratori con reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non oltre 20.000 euro, la normativa prevede una somma integrativa non imponibile ai fini IRPEF, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente specifiche percentuali stabilite dalla legge.
Tale somma non concorre alla formazione del reddito imponibile e viene erogata direttamente dal datore di lavoro.
Per i lavoratori con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è invece prevista una ulteriore detrazione dall’imposta lorda.
La detrazione è pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, mentre per redditi superiori la detrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia dei 40.000 euro.
Il riconoscimento di tali benefici avviene normalmente in busta paga durante l’anno, ma la normativa consente al lavoratore di richiedere che il trattamento integrativo, la somma integrativa o l’ulteriore detrazione:
- non vengano applicati;
- oppure vengano applicati solo in sede di conguaglio fiscale di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
Questa possibilità è particolarmente utile quando il lavoratore percepisce redditi da più datori di lavoro o altri redditi, che potrebbero determinare il superamento delle soglie previste dalla normativa e quindi la restituzione delle somme eventualmente riconosciute in corso d’anno.
Per questo motivo, in sede di assunzione è prassi far sottoscrivere al lavoratore una specifica dichiarazione relativa alla modalità di applicazione del trattamento integrativo e delle detrazioni fiscali, come nel modello allegato.
I modelli da allegare alle assunzioni nel 2026
Con l’introduzione delle nuove imposte sostitutive previste dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e con il sistema già vigente di detrazioni fiscali e trattamento integrativo, diventa ancora più importante acquisire dal lavoratore alcune dichiarazioni al momento dell’assunzione.
Il datore di lavoro, infatti, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare correttamente le agevolazioni fiscali sulla base delle informazioni disponibili. Tuttavia molte di queste dipendono da elementi che solo il lavoratore può dichiarare, come il reddito percepito nell’anno precedente o la presenza di altri redditi.
Per questo motivo è prassi far sottoscrivere al lavoratore specifici modelli relativi:
- alla modalità di applicazione del trattamento integrativo e delle detrazioni fiscali;
- alla rinuncia o applicazione delle imposte sostitutive sugli aumenti contrattuali o su alcune maggiorazioni retributive;
- alla comunicazione di eventuali ulteriori redditi o situazioni personali rilevanti ai fini fiscali.
Queste dichiarazioni consentono al sostituto d’imposta di applicare correttamente la normativa e riducono il rischio di recuperi fiscali in sede di conguaglio o in sede di dichiarazione dei redditi.
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER DETRAZIONI
IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 5%_15%_2026_
TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORI DETRAZIONI IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE_2026