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Correttivo al D.Lgs. 151/2015 prevede inoltre che la presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali possa avvenire anche per il tramite e con l’assistenza dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La Corte di Cassazione, con sentenza 9 settembre 2016, n. 17861, ha stabilito che il superminimo può essere assorbito, in caso di riconoscimento della qualifica superiore, L’emolumento può essere assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la nuova qualifica, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente o il Ccnl disponga diversamente.
La comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro deve essere effettuata entro 60 minuti dall’inizio della prestazione, mentre nella normativa previgente si diceva genericamente «prima dell’inizio della prestazione». Può essere fatta mediante per sms o posta elettronica
La Corte di cassazione con la sentenza 18317/2016 conferma che il licenziamento per scarso rendimento è legittimo solo se il datore di lavoro fornisce la prova del mancato raggiungimento da parte del dipendente degli obiettivi minimi affidati e, in in più, dimostra che il mancato conseguimento di tali obiettivi sia dovuto a un inadempimento del lavoratore.
La Corte di cassazione con la sentenza 19185/16, ha confermato che è nel legittimo esercizio dei poteri di impresa suddividete tra più lavoratori le mansioni ricoperte da un solo dipendente, nei cui confronti può, dunque, essere validamente intimato il licenziamento per soppressione del posto di lavoro. La decisione del datore di lavoro deve essere […]
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